martedì 28 agosto 2012

L' ABC delle polizze assicurative






Il termine polizza deriva dal latino pollicitatio che significa promessa e con questo termine si vuole, quindi, intendere un documento che attesta la stipulazione di un contratto assicurativo.

La polizza contiene tutte le condizioni che regolano il contratto: sia quelle generali sia quelle speciali, predisposte dall’assicuratore  in modo standard e uniforme per tutti i prodotti di uno stesso tipo, e le condizioni particolari relative al singolo contratto da stipulare. 

Con il termine contraente si intende, invece, colui che sottoscrive la polizza e quindi si assume il compito di pagare il premio; tuttavia non è detto che il contraente sia anche l'assicurato, ovvero la persona coperta dalla garanzia prevista dal contratto.
Si parla di beneficiario  in alcuni tipi di contratti, come quelli sulla vita, dove è previsto un beneficiario che, pur essendo nè il contraente nè l'assicurato, percepirà le somme previste alla scadenza della polizza o in caso di morte del contraente.

La polizza può essere individuale o collettiva: nella polizza individuale, l'evento, ad esempio il caso d'infortunio, è riferito ad una sola persona; nel caso della polizza collettiva, invece, l'evento è riferito ad una persona in quanto facente parte di un gruppo omogeneo, ad esempio, una polizza stipulata dal datore di lavoro per tutti i  suoi dipendenti, oppure una polizza stipulata per i membri di un'associazione professionale.

I prodotti assicurativi possono essere distinti tra rami danni e rami vita. Nei rami danni rientrano le garanzie furto, incendio, grandine, le varie forme di responsabilità civile verso terzi come l'r.c. auto o l'r.c. professionale, oppure i rischi di trasporto. Inoltre rientrano anche le garanzie legate alla salute come le polizze infortunio e malattia. 

Nei rami vita rientrano varie forme di contratto: le assicurazioni per il caso morte, che garantiscono un capitale, ai beneficiari o agli eredi,  al verificarsi dell’evento; le polizze per il caso vita, che garantiscono all’assicurato un capitale o una rendita, ad una certa data futura; le polizze miste, che garantiscono, alternativamente, un capitale ai beneficiari, oppure  un capitale o una rendita all'assicurato se la 
sua  morte non si verifica  in corso di contratto. 


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